STATUTO PER LA FEDERAZlONE PROVINCIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DELL’ANC

1

Art. 1

Costituzione

1. A opera delle organizzazioni di volontariato costituite nell’ambito delle

sezioni ANC di Palermo, Villabate, Isola delle Femmine con sede legale nel

territorio della provincia di Palermo, è costituita la Federazione

provinciale di Palermo delle organizzazioni di volontariato dell’ANC,

di seguito denominata Federazione.

2. Essa ha sede legale in Palermo, non persegue fini di lucro, ha durata

illimitata e la sua struttura è democratica.

Art. 2

Principi

1. La Federazione, indipendente e apolitica, si ispira ai principi contenuti nello

Statuto Organico dell’Associazione Nazionale Carabinieri – approvato con

Decreto Presidenziale 25 luglio 1956 n. 1286 – .

2. E’ una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il

conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto

delle leggi e dei regolamenti nazionali, regionali e locali.

3. Si fonda sull’impegno disinteressato e gratuito, nello svolgimento delle

attività e nella prestazione dei servizi in modo palese e leale, nel pieno

rispetto della dimensione umana, culturale, spirituale e religiosa della

persona.

4. E’ disponibile a forme di collaborazione con l’iniziativa pubblica e con le

forze sociali, a offrire un servizio di pubblico interesse, conservando la

propria natura privata e la propria formula organizzativa.

Art. 3

Finalità

La Federazione opera nei seguenti ambiti :

a) la promozione e la tutela dei diritti della persona, mediante l’assistenza

prioritariamente nei confronti di portatori di handicap, anziani,

emarginati, minori ;

b) la protezione civile, l'ambito sanitario, secondo la normativa vigente ;

c) la protezione e la valorizzazione dell’ambiente, della cultura e del patrimonio

storico artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse;

d) la crescita culturale, il coordinamento dell’azione e l’efficacia operativa del

volontariato dell’ANC;

e) la rappresentanza a livello locale e nella "Consulta nazionale del volontariato ANC" aderenti.

2

Art. 4

Impegni

Per la realizzazione delle proprie finalità, la Federazione si impegna a:

a) aderire alla Consulta nazionale del volontariato ANC (di seguito denominata

Consulta);

b)partecipare attivamente alla gestione della Consulta, osservandone gli

orientamenti e le direttive;

c) collaborare con la Consulta, l’associazionismo, le Onlus e le altre

componenti del terzo settore per conseguire comuni obiettivi, promuovendo

forme stabili di collegamento;

d)offrire occasioni e ricercare strumenti e modalità di qualificazione,

aggiornamento e formazione permanente dei volontari dell’ANC;

e) organizzare corsi, esercitazioni, seminari, convegni e quant’altro ritenuto

necessario all’aggregazione tra i volontari delle organizzazioni di volontariato

aderenti;

f) ricercare forme di finanziamento intese a conseguire le finalità dei piani di

sviluppo provinciali, in conformità alla normativa vigente e d’intesa con la

Consulta;

g) sensibilizzare l'opinione pubblica anche attraverso una documentata

informazione, sul problema della solidarietà e sui valori del volontariato;

h) promuovere forme di collegamento, informazione, consultazione oltre

l’ambito delle singole organizzazioni, favorendo così la spontanea

aggregazione e la crescita del ruolo educativo del volontariato;

i) effettuare in proprio o per conto terzi studi, ricerche, indagini, pubblicazioni,

in funzione del perseguimento degli scopi del presente statuto;

Art. 5

Aderenti

1. Sono aderenti alla Federazione le organizzazioni di volontariato della ANC

che sottoscrivono il presente statuto e quelle che ne fanno richiesta, la cui

domanda di ammissione è accolta dal Comitato della Federazione.

2. Nella domanda di ammissione l'organizzazioni di volontariato aspirante

aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto della Federazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Comitato.

3. Per essere associato, l’organizzazione di volontariato dovrà impegnarsi a

presentare domanda di iscrizione al rispettivo Albo regionale del

volontariato e a mantenerla.

4. Le organizzazioni di volontariato aderenti cessano di appartenere alla

Federazione per :

a) non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;

3

b)aver cessato di esercitare attività di volontariato;

c) attività contraria ai principi e alle finalità affermati nel presente statuto,

accertata con delibera del Comitato ;

d)intervenute varianti allo statuto che non risponde più ai principi della

ANC, ovvero alle finalità e agli impegni che sono alla base dell'attività del

volontariato.

Nei casi, di cui alle lettere c) e d), è ammesso ricorso al Collegio dei

probiviri, il quale decide in via definitiva.

5. La cessazione dell’appartenenza alla Federazione per i motivi di cui al punto

4, non conferisce diritti sul patrimonio della Federazione.

Art. 6

Diritti ed obblighi degli aderenti

1. Le organizzazioni di volontariato aderenti hanno diritto di partecipare con

una propria rappresentanza alla gestione democratica della Federazione, con

l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo.

2. Le organizzazioni di volontariato aderenti hanno l'obbligo di:

a) rispettare le norme del presente statuto favorendo lo sviluppo della

Federazione;

b) osservare le disposizioni del Comitato della Federazione;

c) pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato

dall'Assemblea.

Art. 7

Diritti dei membri dei Comitati esecutivi delle

organizzazioni e del Comitato della Federazione

1. Tre membri del Comitato esecutivo di ciascuna delle organizzazioni

aderenti, (democraticamente eletti) ed i membri del Comitato della

Federazione hanno diritto di partecipare alla Assemblea, di votare

direttamente o per delega;

2. Hanno il diritto di proporre attività ed iniziative attinenti al presente statuto.

Art.8

Organi

1. Sono organi della Federazione:

a) l’Assemblea;

b) il Comitato;

c) il Presidente.

4

Art. 9

Assemblea

1. L’Assemblea della Federazione è costituita dai membri dei Comitati

esecutivi delle organizzazioni aderenti alla Federazione e dai membri del

Comitato della Federazione, come indicato dall’art.7. Con pieno diritto, fa

parte dell’Assemblea il Coordinatore provinciale dell’ANC e, ove esista,

anche il Delegato provinciale per il volontariato dell’ANC o figure

equivalenti istituzionali dell’ANC.

2. Essa è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all'anno e in via

straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.

3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli

aventi diritto a partecipare; in tal caso, il Presidente deve provvedere alla

convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e

l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente eletto dall'Assemblea medesima.

5. In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la

presenza della metà più uno dei membri dei Comitati delle organizzazioni e

del Comitato della Federazione, presenti in proprio o per delega da

conferirsi ad altro membro. In seconda convocazione, l'Assemblea è

regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aventi diritto, in

proprio o per delega.

6. Ciascun partecipante non può essere portatore di più di una delega.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei

presenti, fatto salvo quanto previsto dall’art.19 comma 1° e dell’art.23

comma 1°.

8. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

a) approvare il programma di attività proposto dal Comitato;

b)approvare il bilancio preventivo;

c) approvare il bilancio consuntivo;

d)approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui

all'art.19;

e) stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico delle

organizzazioni aderenti;

f) eleggere i membri del Comitato;

g) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;

h) eleggere i componenti del Collegio dei probiviri.

Art. 10

Comitato

1. Il Comitato della Federazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da

nove membri.

Esso può cooptare altri tre membri, in qualità di esperti, con solo voto

consultivo.

2. Se non eletto dall’Assemblea, il Coordinatore provinciale dell’ANC fa parte

di diritto del Comitato, con solo voto consultivo.

5

3. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente, almeno ogni due

mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale

seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento

della richiesta. Il Comitato si riunisce altresì nel caso previsto dal comma 1

c) del successivo art.22.

4. Perché la convocazione sia valida occorre un preavviso di almeno 8 giorni

decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel

caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano. In casi di

particolare urgenza, è ammessa la convocazione telegrafica o telefonica o

via fax o e-mail con un preavviso di 24 ore.

5. Esso è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei membri

elettivi e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

6. Il Comitato ha i seguenti compiti:

a) fissare le norme per l'organizzazione e il funzionamento della Federazione

da sottoporre all’approvazione, come previsto all’art.9;

b) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e

consuntivo annuali;

c) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo

contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea,

promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;

d) favorire l'aggregazione delle organizzazioni di volontariato dell’ANC

presenti sul territorio provinciale, garantendo il rispetto della originaria

identità di ciascuna;

e) assicurare loro una costante presenza promozionale per il perseguimento

dei valori, principi, finalità, impegni, di cui agli artt.1, 2, 3 e 4 del presente

statuto;

f) realizzare il collegamento delle organizzazioni di volontariato ANC per la

ricerca e la definizione di un’azione unitaria, armonizzando i vari apporti

attorno a obiettivi comuni;

g) sostenere e collegare le iniziative e le attività delle organizzazioni di

volontariato ANC aiutandole a potenziare l’efficacia operativa;

h) promuovere la crescita culturale di tutte le realtà di volontariato, offrendo

alle organizzazioni di volontariato ANC occasioni di dibattito e

confronto, organizzando momenti di formazione e di sensibilizzazione;

i) affiancare le organizzazioni di volontariato ANC nell'impegno della

partecipazione e nel mantenimento dei rapporti con i responsabili delle

Istituzioni e degli Enti locali;

l) rappresentare, tramite il Presidente, le organizzazioni di volontariato ANC

federate presso la Consulta, le autorità, gli organismi locali, nonché verso

gli organismi istituzionali dell’Associazione Nazionale Carabinieri;

m) autorizzare la costituzione di strutture di collegamento in aree territoriali

sub provinciali tra le organizzazioni di volontariato ANC;

n) eleggere il Presidente e il vice Presidente;

o) nominare il Segretario;

6

p) accogliere o rigettare le domande delle organizzazioni di volontariato

ANC che intendono aderire;

q) ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria

competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

7. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute

consecutive del Comitato esecutivo determina la decadenza dalla carica.

Art. 11

Presidente

1. Il Presidente della Federazione, che è anche il Presidente del Comitato, è

eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza dei voti.

2. Esso cessa dalla carica secondo le norme dell’art.14 e qualora non

ottemperi a quanto disposto nel precedente articolo 9 secondo e terzo

comma.

3. Il Presidente rappresenta legalmente la Federazione nei confronti della

Consulta, nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca le riunioni

dell’Assemblea e del Comitato e ne garantisce l’esecuzione delle

deliberazioni.

4. In caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza del

Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

5. Adotta i provvedimenti finanziari a firma congiunta con il Segretario.

6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono

svolte dal vice Presidente.

Art. 12

Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti :

a) provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro degli aderenti;

b) provvede al disbrigo della corrispondenza;

c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle

riunioni dell’Assemblea e del Comitato;

d) predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo che sottopone

al Comitato entro il mese di ottobre e del bilancio consuntivo che

sottopone al Comitato entro il mese di marzo;

e) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità della Federazione,

nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate con

l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

f) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in

conformità alle decisioni del Comitato, a firma congiunta con il

Presidente.

7

Art. 13

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti, è costituito da tre componenti effettivi e da

due supplenti eletti dall’Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti

del Codice Civile, per quanto giuridicamente compatibili.

3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi, oppure su

segnalazione anche di un solo membro dei Comitati esecutivi delle

organizzazioni e del Comitato della Federazione fatta per iscritto e firmata;

nonché su richiesta del Presidente della Consulta e dell’Ispettore regionale

competente per territorio, secondo quanto previsto dal comma 1 b) del

successivo art.22.

4. Il Collegio riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta, firmata

e distribuita a tutti i membri.

Art. 14

Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due

supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

2. Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra le

organizzazioni ANC aderenti, tra queste e la Federazione o suoi organi, tra i

membri degli organi e tra gli organi stessi.

3. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo

emesso è inappellabile.

Art. 15

Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e

possono essere riconfermate soltanto per una volta.

2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate in corso di triennio decadono allo

scadere del triennio medesimo.

Art. 16

Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti a cura del Comitato, i bilanci preventivo e

consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a

maggioranza di voti.

8

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti

ricevuti.

3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art. 17

Quota sociale

l. La quota associativa a carico della organizzazioni di volontariato aderenti è

fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile, né ripetibile in

caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

2. La Federazione si impegna al pagamento della quota sociale e di altri

eventuali oneri determinati dalla Consulta.

Art. 18

Risorse economiche

1. La Federazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo

svolgimento della propria attività da:

a) quote associative e contributi delle organizzazioni di volontariato ANC

aderenti;

b) contributi della Consulta e dell’ANC;

c) contributi di privati;

d) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;

e) contributi di organismi internazionali;

f) donazioni e lasciti testamentari;

g) rimborsi derivanti da convenzioni;

h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali,

quantificabili entro il 10% del totale delle entrate.

i) rendite derivanti da beni mobili o immobili pervenuti alla Federazione a

qualunque titolo.

2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Comitato.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e

del Segretario.

Art. l9

Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate

all'Assemblea da almeno un terzo degli aventi diritto a partecipare ai lavori

dell'Assemblea stessa. Le relative deliberazioni sono approvate

dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli

aventi diritto a partecipare ai lavori della medesima Assemblea.

2. Entro un mese dalla modifica, lo statuto deve essere approvato dal

Presidente nazionale ANC, ai sensi del successivo art.21.

9

Art. 20

Adesione alla Consulta nazionale

del volontariato ANC

1. Allo scopo di esaltare le capacità operative dell’ANC, di provvedere alla

revisione permanente delle attività di volontariato in relazione al variare dei

bisogni, all’insorgenza di nuovi e all’estensione della rete di servizi, la

Federazione provinciale aderirà alla "Consulta nazionale del volontariato

ANC" (che curerà il coordinamento) e s’impegna a mantenere l’adesione.

2. In caso di cessazione dell’adesione per qualunque causa, la Federazione si

scioglierà ai sensi del successivo art.23.

Art. 21

Approvazione da parte del Presidente nazionale ANC

1. Entro un mese dalla costituzione, la Federazione deve richiedere ed ottenere

da parte del Presidente nazionale dell’ANC, l’approvazione delle norme sulla

propria organizzazione e attività (statuto). La documentazione dovrà

comprendere il parere espresso dal Coordinatore provinciale e dall'Ispettore

regionale ANC interessati. Nelle more dell’approvazione, la Federazione non

può fregiarsi dell’appartenenza all’ANC. Le norme sul funzionamento della

Federazione (regolamento) dovranno essere approvate dal Presidente

nazionale dell’ANC con lo stesso iter procedurale.

2. Il Presidente nazionale ANC ha facoltà di disporre visite ispettive, tese a

constatare il perdurare dei requisiti di approvazione di cui al 1° comma.

3. In caso di inadempienze di leggera entità, l’Ispettore regionale ANC adotterà

provvedimenti di richiamo; per infrazioni gravi (quali violazioni di legge,

comportamenti lesivi del prestigio e del decoro dell’ANC), il Presidente

nazionale, sentito il Comitato centrale ANC, la Consulta nazionale del

volontariato. ANC e l’Ispettore regionale ANC, provvederà alla revoca

dell’approvazione. In quest’ultima ipotesi, la Federazione. si scioglierà ai

sensi del successivo art.23.

Art. 22

Rapporti con l’ANC e la Consulta del volontariato ANC

1. Il Presidente della Consulta e l’Ispettore regionale dell’ANC competente

per territorio possono (direttamente o tramite loro delegato):

a) verificare libri contabili e quant’altro costituisca documento ufficiale

della Federazione;

b) richiedere l’intervento e la relazione del Collegio dei revisori dei conti;

c) richiedere la convocazione d’urgenza del Comitato della Federazione;

d) partecipare senza diritto di voto, ma con facoltà di parola,

all’Assemblea ordinaria e straordinaria e alle riunioni del Comitato della

10

Federazione;

e) accedere, previ accordi, ai locali della Federazione;

f) controllare la rispondenza dell’attività svolta ai principi dell’ANC

attraverso, in particolare, le convenzioni sottoscritte e le relazioni

annuali sugli aspetti operativi ed organizzativi.

2. Il Presidente della Federazione deve comunicare le adesioni ricevute dalle

organizzazioni di volontariato alle sezioni ANC di appartenenza.

Art. 23

Scioglimento

1. Lo scioglimento della Federazione avviene o per delibera dell'Assemblea –

con il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri – o per la cessata

adesione alla Consulta nazionale di cui all’art.20, o per il venire meno

dell’approvazione di cui all’art.21.

2. L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in

ordine alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto del comma seguente.

3. Ai sensi dell’art.5 punto 4 della Legge 11/12/1991 n. 266, in caso di

scioglimento, cessazione o estinzione della Federazione provinciale, i beni

che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altri

organismi dell'ANC.

Art. 24

Norma Transitoria

La "Consulta nazionale del volontariato ANC", presieduta dal Presidente

nazionale ANC, è l’organo collegiale preposto all’indirizzo strategico e al

coordinamento organizzativo ed operativo di tutte le attività di volontariato

svolte nell’ambito dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Nelle more della costituzione, dette funzioni, sotto la direzione ed il controllo

del Presidente nazionale ANC, sono assicurate dal "nucleo di volontariato e

protezione civile ANC – Presidenza" il quale, una volta a regime il previsto

ordinamento, continuerà ad espletare la funzione di coordinamento operativo

del volontariato nazionale in seno alla Consulta.

Il Presidente nazionale ANC procederà alla costituzione della Consulta allorché

verranno approvate almeno otto Federazioni provinciali.

Art. 25

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni

della Legge n. 266/1991 e, in quanto compatibili, alle disposizioni in materia di

Associazione previste dal Codice Civile e da altre leggi.