QUANTO AGLI ANIMALI IN
CONDOMINIO, VANNO DISTINTI ANIMALI DI PROPRIETA' E ANIMALI LIBERI IN QUELLA
CONDOMINIALE.
Animali di proprietà nella
proprietà privata Animali liberi nella proprietà
condominiale
In sede condominiale, per
stabilire se si possono tenere animali nelle abitazioni, bisogna verificare la
validità delle clausole del regolamento che impongono il divieto di tenuta
degli animali. Secondo l'art. 1138, ultimo comma, del Codice Civile, il
regolamento non può di regola menomare i diritti di proprietà e di godimento
spettanti a ciascuno dei condomini nell'ambito della proprietà esclusiva.
Sul punto la Cassazione si è così espressa (Cass. del 24/3/72 n.899):
a) Le norme del regolamento condominiale, che regolano la capacità dei
condomini sulle proprietà esclusive, quindi anche la tenuta degli animali, se
sono precostituite dal costruttore o dall'originario unico proprietario
dell'intero edificio, devono essere espressamente accettate dai condomini nel
contratto di acquisto o locazione o con altro atto separato.
b)Le norme del regolamento possono limitare il pieno esercizio del diritto di
proprietà nelle parti esclusive dei singoli condomini solo se decise
dall'Assemblea Condominiale all'unanimità. Si renderà quindi necessaria
l'approvazione di tutti i condomini e basterà l'opposizione anche di uno solo
di essi perchè non possa essere costituito ex novo il divieto di tenuta degli
animali.
c)Le disposizioni limitative contenute nel regolamento condominiale a carico
della proprietà esclusiva, sopratutto in materia di tenuta degli animali, sono
valide se previste dal regolamento approvato dall'assemblea condominiale, se
siano trascritte nei pubblici registri immobiliari e menzionate ed accettate nei
contratti di acquisto e di locazione.
Le leggi a tutela degli
animali che vivono in stato di libertà, hanno dettato norme precise in materia.
Gli animali liberi appartenenti allo Stato, che maggiormente si trovano nelle
aree condominiali comuni, sono gli uccelli e i gatti.
La legge regionale del Lazio n.63 del 1988, riconosce al gatto il diritto di
territorio formulando un espresso divieto di spostamento dei soggetti dai loro
habitat (art.13), inteso questo come il luogo dove i gatti trovano abitualmente
rifugio, cibo e protezione, identificando quindi il termine aree pubbliche e
private e di conseguenza anche i condomini.
Se ne deve concludere che la permanenza dei gatti nelle aree condominiali, siano
esse cortili, garage o giardini, è da considerarsi assolutamente legittima,
alla stregua della presenza degli uccelli sugli alberi; d'altro canto, al fine
di escludere ogni sorta di disturbo dei condomini, la legge prevede che i gatti
siano sterilizzati (quindi il loro numero sia tenuto sotto controllo) e che
siano nutriti nel rispetto delle norme igeniche.