Cod.Civ.Art.2052
In tema di responsabilità per
danni cagionati da animali, il fortuito non costituisce l'unica ipotesi di
esonero da responsabilità per il propietario dell'animale, giacchè deve
riconoscersi, a tal fine, rilevanza giuridica anche il fatto colposo dello
stesso danneggiato, che col suo comportamento atipico ed imprevedibile si
esponga al rischio e lo renda, per ciò stesso, possibile in concreto.
Cod.Civ.Art.2052
La responsabilità del
propietario di un animale, non subisce alcuna eccezione in relazione alla specie
dell'animale (applicazione dell'ipotesi di danni cagionati da cane da caccia
durante durante l'esercizio venatorio ad animali scambiati per selvaggi.
Cod.Civ.Art.2052
Si prevede un'ipotesi di
responsabilità a prevalente carattere oggettivo a carico del propietario
dell'animale, che ha cagionato un danno. L'impulso che determina in un animale
mansueto un comportamento dannoso, ancorchè imprevedibile o inevitabile, non
concreta l'ipotesi del fortuito, necessaria per escludere la responsabilità del
propietario o dell'utente dell'animale stesso.
Cod.Civ.Art.2052
Il soggetto che abbia ricevuto
degli animali in semplice custodia al fine di condurli al pascolo e li governi,
nell'ambito delle mansioni conferitegli, invece del propietario, senza sottrarli
alla ingerenza di questo, non esercita su di essi l'uso di cui all'art.2052
Cod.Civ. e quindi, non risponde in luogo del propietario, dei danni cagionati a
terzi dai medesimi animali.
Cod.Civ.Art.2052
In tema di responsabilità del
propietario di animali per danni da questo prodotti a terzi, si stabilisce una
presunzione assoluta di colpa, che può essere vinta dal propietario, non con la
prova di aver usato la normale diligenza nella custodia dell'anmale, ma con la
prova del caso fortuito, in quanto l'animale si era liberato dalla catena per
essersi questa attorcigliata al suo collo. I giudici di merito avevano escluso
il caso fortuito e la suprema corte ha condiviso tale giudizio.
Cod.Civ.Art.2052
La responsabilità del
propietario dell'animale, essendo alternativa rispetto a quella del sogetto che
ha in uso l'animale, è esclusa in tutti i casi in cui il danno sia cagionato
mentre l'animale, in virtù di un rapporto anche di mero fatto, sia utilizzato
da altri, anche con il consenso del propietario, per la realizzazione di un
interesse autonomo,ancorchè diverso da quello che il propietario avrebbe tratto
o di fatto traeva.
Cod.Civ.Art.2052
La presunzione assoluta di
colpa a carico del proprietario di animali per danni da questi prodotti a terzi,
può essere vinta soltanto con la prova del fortuito, ossia di una causa
estranea, non imputabile ad esso. Un'eventuale furto delle bestie non è idoneo
a concretare un'ipotesi di fortuito giuridicamente rilevante se risulti che le
bestie erano lasciate libere di vagare, perchè la sottrazione non può
considerarsi in siffatte circostanze un evento straordinario e assolutamente
inevitabile.
Cod.Civ.Art.2052
Perchè il comportamento
colposo del danneggiato elida la presunzione di colpa a carico del propietario o
dell'utente dell'animale, occorre dell'anzidetto comportamento colposo assorba
l'intero rapporto casuale, ed il relativo giudizio è riservato
all'apprezzamento del giudice di merito.
Cod.Civ.Art.2052
La responsabilità per danni
cagionati da animali, costituendo espressione del principio ubi comoda, ibi
et incommoda, fa carico al propietario dell'animale e si trasferisce al
terzo solo se questi si serva dell'animale e per il solo tempo in cui lo ha in
uso: conseguentemente il solo affidamento dell'animale per ragioni di custodia,
di cura, di governo o di mantenimento, non valendo a trasferire il diritto di
usare dell'animale per trarne vantaggi, non sposta a carico del terzo la
responsabilità per danni cagionati dall'animale stesso.
Cod.Civ.Art.2052
In tema di danno cagionato da
animali, il fortuito, quale causa di esonero da responsabilità, è riferibile
ad ogni ipotesi in cui manchi una qualsiasi ragione di imputabilità giuridica
del danno al soggetto avente la custodia e l'utilizzazione dell'animale e,
pertanto, è comprensivo anche del caso della colpa esclusiva del danneggiato.
Cod.Civ.Art.2052
Cod.Pen. Art.672
In tema di "governo degli
animali" il nostro ordinamento giuridico fissa un principio generale
secondo il quale il custode risponde del danno cagionato dagli animali a lui
affidati, se non dimostri il fortuito, la forza maggiore, il fatto del terzo o
dello stesso danneggiato. Corollari di tale principio sono le disposizioni
specifiche del campo pensale, contenute negli artt.672 cod.pen.(omessa custodia
e malgoverno di animali), 130 (esigenza di un conducente per ogni animale
indomito o periicoloso, oppure per almeno due animali da tiro, da soma o da
sella), 131 (adeguato numero di guardiani, quando si tratti di armenti o greggi)
del codice stradale. Pertanto coli che non abbia assicurato la diligente
custodia di una vacca (che non è animale indomito o pericoloso, nè da tiro, da
soma o da sella), non risponde della contravvenzione all'art, 130 codice
stradale, nè di quella dell'art. 672 codice penale. La omessa custodia di una
siffatta bestia può costituire solo in osservanza del generale precetto di
prudenza.
Cod.Civ.art.2050 -
Cod.Civ.art.2052
D.P.R del 8/2/54 n.320 Art.83
Al fine di escludere l'elemento di colpa, di cui all'art. 672, primo comma
cod.pen., rappresentato dalla mancaa adozione nella custodia di un cane da
guardia non basta che l'animale pericoloso si trovi in luogo privato o
recintato, ma è necessario che in tale luogo non possano introdursi estranei.
Cod.Civ.art.205-2052
Il gestore del maneggio, in quanto propietario o utilizzatore dei cavalli che
servono per le esercitazione, è soggetto, per i danni subiti dagli allievi
durante le esercitazioni eseguite sotto la sorveglianza e la direzione di
un'istruttore ed in condizioni, quindi, che privano il cavaliere della
disponibilità dell'animale, alla presunzione di responsabilità di cui
all'art.2052 cod.civ., e non a quella di cui all'art. 2050 dello stesso codice,
a meno che non si tratti di danni conseguenti alle esercitazioni di principianti
o di allievi giovanissimi la cui inesperienza, e conseguente incapacità di
controllo dell'animale, imprevedibile nelle sue reazioni se non sottoposto ad un
comando valido, rende pericolosa l'attività imprenditoriale di maneggio.