CASSAZIONE CIVILE

Cod.Civ.Art.2052
In tema di responsabilità per danni cagionati da animali, il fortuito non costituisce l'unica ipotesi di esonero da responsabilità per il propietario dell'animale, giacchè deve riconoscersi, a tal fine, rilevanza giuridica anche il fatto colposo dello stesso danneggiato, che col suo comportamento atipico ed imprevedibile si esponga al rischio e lo renda, per ciò stesso, possibile in concreto.
Cod.Civ.Art.2052
La responsabilità del propietario di un animale, non subisce alcuna eccezione in relazione alla specie dell'animale (applicazione dell'ipotesi di danni cagionati da cane da caccia durante durante l'esercizio venatorio ad animali scambiati per selvaggi.
Cod.Civ.Art.2052
Si prevede un'ipotesi di responsabilità a prevalente carattere oggettivo a carico del propietario dell'animale, che ha cagionato un danno. L'impulso che determina in un animale mansueto un comportamento dannoso, ancorchè imprevedibile o inevitabile, non concreta l'ipotesi del fortuito, necessaria per escludere la responsabilità del propietario o dell'utente dell'animale stesso.
Cod.Civ.Art.2052
Il soggetto che abbia ricevuto degli animali in semplice custodia al fine di condurli al pascolo e li governi, nell'ambito delle mansioni conferitegli, invece del propietario, senza sottrarli alla ingerenza di questo, non esercita su di essi l'uso di cui all'art.2052 Cod.Civ. e quindi, non risponde in luogo del propietario, dei danni cagionati a terzi dai medesimi animali.
Cod.Civ.Art.2052
In tema di responsabilità del propietario di animali per danni da questo prodotti a terzi, si stabilisce una presunzione assoluta di colpa, che può essere vinta dal propietario, non con la prova di aver usato la normale diligenza nella custodia dell'anmale, ma con la prova del caso fortuito, in quanto l'animale si era liberato dalla catena per essersi questa attorcigliata al suo collo. I giudici di merito avevano escluso il caso fortuito e la suprema corte ha condiviso tale giudizio.
Cod.Civ.Art.2052
La responsabilità del propietario dell'animale, essendo alternativa rispetto a quella del sogetto che ha in uso l'animale, è esclusa in tutti i casi in cui il danno sia cagionato mentre l'animale, in virtù di un rapporto anche di mero fatto, sia utilizzato da altri, anche con il consenso del propietario, per la realizzazione di un interesse autonomo,ancorchè diverso da quello che il propietario avrebbe tratto o di fatto traeva.
Cod.Civ.Art.2052
La presunzione assoluta di colpa a carico del proprietario di animali per danni da questi prodotti a terzi, può essere vinta soltanto con la prova del fortuito, ossia di una causa estranea, non imputabile ad esso. Un'eventuale furto delle bestie non è idoneo a concretare un'ipotesi di fortuito giuridicamente rilevante se risulti che le bestie erano lasciate libere di vagare, perchè la sottrazione non può considerarsi in siffatte circostanze un evento straordinario e assolutamente inevitabile.
Cod.Civ.Art.2052
Perchè il comportamento colposo del danneggiato elida la presunzione di colpa a carico del propietario o dell'utente dell'animale, occorre dell'anzidetto comportamento colposo assorba l'intero rapporto casuale, ed il relativo giudizio è riservato all'apprezzamento del giudice di merito.
Cod.Civ.Art.2052
La responsabilità per danni cagionati da animali, costituendo espressione del principio ubi comoda, ibi et incommoda, fa carico al propietario dell'animale e si trasferisce al terzo solo se questi si serva dell'animale e per il solo tempo in cui lo ha in uso: conseguentemente il solo affidamento dell'animale per ragioni di custodia, di cura, di governo o di mantenimento, non valendo a trasferire il diritto di usare dell'animale per trarne vantaggi, non sposta a carico del terzo la responsabilità per danni cagionati dall'animale stesso.
Cod.Civ.Art.2052
In tema di danno cagionato da animali, il fortuito, quale causa di esonero da responsabilità, è riferibile ad ogni ipotesi in cui manchi una qualsiasi ragione di imputabilità giuridica del danno al soggetto avente la custodia e l'utilizzazione dell'animale e, pertanto, è comprensivo anche del caso della colpa esclusiva del danneggiato.
Cod.Civ.Art.2052
Cod.Pen. Art.672

In tema di "governo degli animali" il nostro ordinamento giuridico fissa un principio generale secondo il quale il custode risponde del danno cagionato dagli animali a lui affidati, se non dimostri il fortuito, la forza maggiore, il fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Corollari di tale principio sono le disposizioni specifiche del campo pensale, contenute negli artt.672 cod.pen.(omessa custodia e malgoverno di animali), 130 (esigenza di un conducente per ogni animale indomito o periicoloso, oppure per almeno due animali da tiro, da soma o da sella), 131 (adeguato numero di guardiani, quando si tratti di armenti o greggi) del codice stradale. Pertanto coli che non abbia assicurato la diligente custodia di una vacca (che non è animale indomito o pericoloso, nè da tiro, da soma o da sella), non risponde della contravvenzione all'art, 130 codice stradale, nè di quella dell'art. 672 codice penale. La omessa custodia di una siffatta bestia può costituire solo in osservanza del generale precetto di prudenza.
Cod.Civ.art.2050 - Cod.Civ.art.2052
D.P.R del 8/2/54 n.320 Art.83

Al fine di escludere l'elemento di colpa, di cui all'art. 672, primo comma cod.pen., rappresentato dalla mancaa adozione nella custodia di un cane da guardia non basta che l'animale pericoloso si trovi in luogo privato o recintato, ma è necessario che in tale luogo non possano introdursi estranei.
Cod.Civ.art.205-2052
Il gestore del maneggio, in quanto propietario o utilizzatore dei cavalli che servono per le esercitazione, è soggetto, per i danni subiti dagli allievi durante le esercitazioni eseguite sotto la sorveglianza e la direzione di un'istruttore ed in condizioni, quindi, che privano il cavaliere della disponibilità dell'animale, alla presunzione di responsabilità di cui all'art.2052 cod.civ., e non a quella di cui all'art. 2050 dello stesso codice, a meno che non si tratti di danni conseguenti alle esercitazioni di principianti o di allievi giovanissimi la cui inesperienza, e conseguente incapacità di controllo dell'animale, imprevedibile nelle sue reazioni se non sottoposto ad un comando valido, rende pericolosa l'attività imprenditoriale di maneggio.