Cod.pen.Art.727
La ragione dell'incriminazione
di cui all'art.727 cod.pen, va ricercata nella ripugnanza che gli atti di
crudeltà verso gli animali destano nella comunità.Tali atti contrastano con la
gentilezza dei costumi e, se tollerati, costituirebbero una scuola di morale
insensibilità alle altrui sofferenze.
Cod.pen.Art.727
Il reato di maltrattamento di
animali, pur avendo carattere commissivo in ogni ipotesi, in quanto consiste
sempre in un fatto contrario al sentimento comune tutelato dalla legge, può
commettersi sia mediante azione (come il più delle volte avviene) sia mediante
omissione es.lasciando patire la fame e la sete agli animali.
Cod.pen.Art.727
In via di principio, il reato
di cui all'art.727 del cod.pen., in considerazione del tenore letterale della
norma (maltrattamenti) e del contenuto di essa (ove si parla non solo di
sevizie, ma anche di sofferenze ed affaticamento), tutela gli animali in quanto
autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica e capaci di reagire
agli stimoli del dolore, ove essi superino una soglia di normale tollerabilità.
La tutela penale, dunque, è rivolta agli animali in considerazione della loro
natura. Le utilità morali e materiali che essi procurano all'uomo devono essere
assicurate nel rispetto delle leggi naturali e biologiche, fisiche e psichiche,
di cui ogni animale, nella sua specificità, è portatore.
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Commette reato chi senza
necessità sottopone animali a torture, nel caso in cui, anche per colpa, si
cagionino all'animale delle sofferenze senza giustificato motivo, offendendo il
costume sociale che, nei rapporti con gli animali, deve essere improntato a un
sentimento di pietà e di civile mitezza. Costituisce pertanto violazione della
norma citata, il fatto di trasportare un cane nel portabagagli dell'autovettura
lasciando il coperchio appena socchiuso e facendo così soffrire il cane per
insufficenza d'aria, sopratutto quando l'ambiente sia più o meno impregnato da
esalazioni di benzina.
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In linea di principio non può
contestarsi la liceità dell'allevamento intensivo di bovini (cosiddetto
"in batteria") ma non può consentirsi che per farvi luogo, si
oltrepassino allo scopo di mera speculazione, i limiti posti dalla legge a
tutela degli animali. Integra, pertanto, l'ipotesi di torture inflitte senza
necessità l'allevamento di vitelli in celle buie d a temperatura elevata e
tanto strette da impedire che essi possano sdraiarsi per riposare, consentendo
solo la possibilità di piegare i ginocchi, non potendosi considerare necessità,
l'interesse dell'allevatore ad un più rapido ingrassamento delle bestie,
evitando altresì spese maggiori per assicurare allo stesso un ospazio più
ampio tale da consentirne il decubito. Il concetto di utilità economica, può
bensì, postulare la necessità di particolari sistemi di produzione che
travalichino quelli di uso normale e tradizionale, ma a condizione che con essi
non vengano violati interessi penalmente tutelati, come quelli del sentimento
etico di umanità verso gli animali.
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Nell'ipotesi di atto di
crudeltà verso animali, a differenza di quanto avviene nelle ipotesi di
sottoposizione degli animali a eccessive fatiche o a torture la legge non pone
la riserva della necessità, perchè l'incrudelimento presuppone concettualmente
l'assenza di qualsiasi giustificabile motivo da parte dell'agente. Di
conseguenza il giudice di merito che abbia accertato un fatto in cui si
concretizza l'incrudelimento verso gli animali, non è tenuto ad indagare circa
la mancanza di necessità.
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Per la sussistenza della
contravvenzione di cui all'art. 727 cod.pen. nella ipotesi di sottoposizione di
animali a fatiche occorre che l'animale sia sottoposto senza necessità a fatica
eccessiva, tale cioè che non sia sopportabile senza naturale danno o pericolo
per l'animale stesso.Esula, pertanto, dalla predetta ipotesi il fatto del
contadino che, nel trasferirsi nel luogo di lavoro, con un carro agricolo
trainato da un mulo, si fa seguire dal cane costringendolo a camminare ad
andatura normale sotto il carro, legato con una catenella, secondo una
consuetudine invalsa in alcune zone del Mezzogiorno.
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La Convezione Europea sulla
Protezione degli Animali nei trasporti internazionali, firmata a Bonn il 12
luglio 1973, ratificata anche dall'Italia, contiene dei principi che devono
trovare applicazione anche nei trasporti nazionali: l'obbligo di garantire
"Acque e alimentazionie" durante il trasporto (art.6 punto 4);
l'obbligo di utilizzazione di "mezzi adeguati" (art.9); l'obbligo di
impedire "Deiezioni sugli animali posti ai livelli inferiori" nel caso
di sovrapposizione di strutture (art.39)
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L'art. 727 tutela l'animale,
come essere vivente, da tutte quelle attività dell'uomo, che possano comportare
l'inflizione di un dolore che superi la normale soglia di tollerabilità. Ne
deriva che se per necessità deba essere data la morte ad un animale, il mezzo
da usare deve essere scelto tra quelli idonei, ad evitare inutili patimenti e a
non ingenerare ripugnanza. Non presenta tale carattere l'uccisione realizzata
con uno o più colpi di badile, sia perchè siffatto metodo rivela totale
carenza di comprensione verso le bestie, sia perchè determina ripulsa nell'uomo
che vi assiste.
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Nell'ipotesi di giudizio per
matrattamenti di animali, è legittima la costituzione di parte civile
dell'"unione amici del cane e del gatto", in persona del suo
presidente. A detto ente è infatti riconosciuto l'interesse alla tutela di beni
che le norme penali proteggono. Ne deriva pertanto che ad esso spetta la
legittimazione a far valere l'eventuale danno prodotto dalla lesione di detti
interessi.
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La circostanza aggravante di
cui all'art.61 n.1 cod.pen. compatibile con il reato di maltrattamento di
animali, in quanto nella fattispecie tipica del reato non rientra, come elemento
necessario, la "futilità", indica la sproporzione tra l'azione
compiuta ed il motivo per il quale si è agito, o la finalità che si mirava a
conseguire. (Nella specie la Corte ha ritenuto la configurabilità
dell'aggravante, poichè il motivo, che aveva indotto l'imputato ad uccidere un
cane, era stato quello di evitare che la bestia potesse eventualmente morire in
una cavità della sua abitazione con tutte le ovvie conseguenze; finalità
realizzabile con l'opportuno allontanamento dell'animale).