CASSAZIONE PENALE

Cod.pen.Art.727
La ragione dell'incriminazione di cui all'art.727 cod.pen, va ricercata nella ripugnanza che gli atti di crudeltà verso gli animali destano nella comunità.Tali atti contrastano con la gentilezza dei costumi e, se tollerati, costituirebbero una scuola di morale insensibilità alle altrui sofferenze.
Cod.pen.Art.727
Il reato di maltrattamento di animali, pur avendo carattere commissivo in ogni ipotesi, in quanto consiste sempre in un fatto contrario al sentimento comune tutelato dalla legge, può commettersi sia mediante azione (come il più delle volte avviene) sia mediante omissione es.lasciando patire la fame e la sete agli animali.
Cod.pen.Art.727
In via di principio, il reato di cui all'art.727 del cod.pen., in considerazione del tenore letterale della norma (maltrattamenti) e del contenuto di essa (ove si parla non solo di sevizie, ma anche di sofferenze ed affaticamento), tutela gli animali in quanto autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica e capaci di reagire agli stimoli del dolore, ove essi superino una soglia di normale tollerabilità. La tutela penale, dunque, è rivolta agli animali in considerazione della loro natura. Le utilità morali e materiali che essi procurano all'uomo devono essere assicurate nel rispetto delle leggi naturali e biologiche, fisiche e psichiche, di cui ogni animale, nella sua specificità, è portatore.
Cod.pen.Art.727
Commette reato chi senza necessità sottopone animali a torture, nel caso in cui, anche per colpa, si cagionino all'animale delle sofferenze senza giustificato motivo, offendendo il costume sociale che, nei rapporti con gli animali, deve essere improntato a un sentimento di pietà e di civile mitezza. Costituisce pertanto violazione della norma citata, il fatto di trasportare un cane nel portabagagli dell'autovettura lasciando il coperchio appena socchiuso e facendo così soffrire il cane per insufficenza d'aria, sopratutto quando l'ambiente sia più o meno impregnato da esalazioni di benzina.
Cod.pen.Art.727
In linea di principio non può contestarsi la liceità dell'allevamento intensivo di bovini (cosiddetto "in batteria") ma non può consentirsi che per farvi luogo, si oltrepassino allo scopo di mera speculazione, i limiti posti dalla legge a tutela degli animali. Integra, pertanto, l'ipotesi di torture inflitte senza necessità l'allevamento di vitelli in celle buie d a temperatura elevata e tanto strette da impedire che essi possano sdraiarsi per riposare, consentendo solo la possibilità di piegare i ginocchi, non potendosi considerare necessità, l'interesse dell'allevatore ad un più rapido ingrassamento delle bestie, evitando altresì spese maggiori per assicurare allo stesso un ospazio più ampio tale da consentirne il decubito. Il concetto di utilità economica, può bensì, postulare la necessità di particolari sistemi di produzione che travalichino quelli di uso normale e tradizionale, ma a condizione che con essi non vengano violati interessi penalmente tutelati, come quelli del sentimento etico di umanità verso gli animali.
Cod.pen.Art.727
Nell'ipotesi di atto di crudeltà verso animali, a differenza di quanto avviene nelle ipotesi di sottoposizione degli animali a eccessive fatiche o a torture la legge non pone la riserva della necessità, perchè l'incrudelimento presuppone concettualmente l'assenza di qualsiasi giustificabile motivo da parte dell'agente. Di conseguenza il giudice di merito che abbia accertato un fatto in cui si concretizza l'incrudelimento verso gli animali, non è tenuto ad indagare circa la mancanza di necessità.
Cod.pen.Art.727
Per la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 727 cod.pen. nella ipotesi di sottoposizione di animali a fatiche occorre che l'animale sia sottoposto senza necessità a fatica eccessiva, tale cioè che non sia sopportabile senza naturale danno o pericolo per l'animale stesso.Esula, pertanto, dalla predetta ipotesi il fatto del contadino che, nel trasferirsi nel luogo di lavoro, con un carro agricolo trainato da un mulo, si fa seguire dal cane costringendolo a camminare ad andatura normale sotto il carro, legato con una catenella, secondo una consuetudine invalsa in alcune zone del Mezzogiorno.
Cod.pen.Art.727
La Convezione Europea sulla Protezione degli Animali nei trasporti internazionali, firmata a Bonn il 12 luglio 1973, ratificata anche dall'Italia, contiene dei principi che devono trovare applicazione anche nei trasporti nazionali: l'obbligo di garantire "Acque e alimentazionie" durante il trasporto (art.6 punto 4); l'obbligo di utilizzazione di "mezzi adeguati" (art.9); l'obbligo di impedire "Deiezioni sugli animali posti ai livelli inferiori" nel caso di sovrapposizione di strutture (art.39)
Cod.pen.Art.727
L'art. 727 tutela l'animale, come essere vivente, da tutte quelle attività dell'uomo, che possano comportare l'inflizione di un dolore che superi la normale soglia di tollerabilità. Ne deriva che se per necessità deba essere data la morte ad un animale, il mezzo da usare deve essere scelto tra quelli idonei, ad evitare inutili patimenti e a non ingenerare ripugnanza. Non presenta tale carattere l'uccisione realizzata con uno o più colpi di badile, sia perchè siffatto metodo rivela totale carenza di comprensione verso le bestie, sia perchè determina ripulsa nell'uomo che vi assiste.
Cod.pen.Art.727
Nell'ipotesi di giudizio per matrattamenti di animali, è legittima la costituzione di parte civile dell'"unione amici del cane e del gatto", in persona del suo presidente. A detto ente è infatti riconosciuto l'interesse alla tutela di beni che le norme penali proteggono. Ne deriva pertanto che ad esso spetta la legittimazione a far valere l'eventuale danno prodotto dalla lesione di detti interessi.
Cod.pen.Art.727
La circostanza aggravante di cui all'art.61 n.1 cod.pen. compatibile con il reato di maltrattamento di animali, in quanto nella fattispecie tipica del reato non rientra, come elemento necessario, la "futilità", indica la sproporzione tra l'azione compiuta ed il motivo per il quale si è agito, o la finalità che si mirava a conseguire. (Nella specie la Corte ha ritenuto la configurabilità dell'aggravante, poichè il motivo, che aveva indotto l'imputato ad uccidere un cane, era stato quello di evitare che la bestia potesse eventualmente morire in una cavità della sua abitazione con tutte le ovvie conseguenze; finalità realizzabile con l'opportuno allontanamento dell'animale).