Art.2043
(Risarcimento per fatto
illecito). Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno
ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Art.2044
(Leggittima difesa).Non č
responsabile chi cagiona il danno per leggittima difesa di sč o di altri.
Art.2045
(Stato di necessitą). Quando
chi ha compiuto il fatto dannoso vi č stato costretto dalla necessitą di
salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il
pericolo non č stato volontariamente da lui causato nč era altrimenti
evitabile, al danneggiato č dovuta un'indennitą, la cui misura č rimessa
all'equo apprezzamento del giudice.
Art.2050
(Responsabilitą per
l'esercizio di attivitą pericolose). Chiunque cagiona danno ad altri nello
svolgimento di una attivitą pericolosa, per sua natura o per la natura dei
mezzi adoperati, č tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato le
misure idonee a evitare il danno.
Art.2052
(Danno cagionato da
animali).Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui
l'ha in uso, č responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse
sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso
fortuito.
Art.2055
(Responsabilitą solidale).Se
il fatto dannoso č imputabile a pił persone, tutte sono obbligate in solido al
risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro
ciascuno degli altri nella misura determinata dalla gravitą della rispettiva
colpa e dell'entitą delle conseguenza che ne sono derivate. Nel dubbio, le
singole colpe si presumono uguali.