CODICE CIVILE DEI FATTI ILLECITI

Una serie di norme civili hanno per oggetto gli animali. Si tratta di articoli di legge prevedenti responsabilitą a carico degli uomini aventi a che fare con le bestie.

Art.2043
(Risarcimento per fatto illecito). Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Art.2044
(Leggittima difesa).Non č responsabile chi cagiona il danno per leggittima difesa di sč o di altri.
Art.2045
(Stato di necessitą). Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi č stato costretto dalla necessitą di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non č stato volontariamente da lui causato nč era altrimenti evitabile, al danneggiato č dovuta un'indennitą, la cui misura č rimessa all'equo apprezzamento del giudice.
Art.2050
(Responsabilitą per l'esercizio di attivitą pericolose). Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attivitą pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, č tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato le misure idonee a evitare il danno.
Art.2052
(Danno cagionato da animali).Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso, č responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
Art.2055
(Responsabilitą solidale).Se il fatto dannoso č imputabile a pił persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri nella misura determinata dalla gravitą della rispettiva colpa e dell'entitą delle conseguenza che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.