Commentario sulla giurisprudenza sulla tutela degli animali

(dal Codice dell’Ambiente, sezione animali, a cura di M. Santoloci e M. Pani, quinta edizione 
1994, Casa Editrice La Tribuna- Piacenza, pag. 469 e segg.)
Saevitia in bruta est tirocinium crudelitatis in homines ( motto dei Romani: La crudeltà sugli animali è un allenamento per la crudeltà sulle persone).
Le radici della legislazione, o meglio dei canoni giuridici a tutela degli animali trovano profonde radici in questo principio, sulla base del quale già nell’antichità veniva censurato  e condannato l’incrudelimento ed il maltrattamento gratuito degli animali stessi. Argomentando, in un concetto assai lungimirante ed acuto, che la crudeltà non ha confini: possono essere diversi l’oggetto e la distinzione, ma l’animo portato verso forme di crudeltà è per natura perverso. Ed il maltrattare gli animali fu allora indice di animo negativo; e di una negatività che, indirizzandosi verso essri pur sempre viventi, è pericolosamente vicino al confine verso i propri simili.
Socrate chiese, nell’  “agorà”, una pesante pena per un giovane che si era divertito ad accecare una rondine, affermando che costui non sarebbe mai stato un buon cittadino ateniese, perché chi dimostra istinti crudeli verso creature più deboli manca  potenzialmente delle capacità di convivenza e di rispetto  civile anche con i propri simili.
La Legge 22 novembre 1993, n. 473 ha tracciato una nuova stesura dell’art. 727 del Codice Penale (Maltrattamento di animali), che rappresenta la norma-cardine del nostro ordinamento giuridico nella materia  in esame. Detta nuova formulazione è articolata in diversi punti di principio riguardanti casi concreti.

Il primo comma riguarda il criterio generale di maltrattamento degli animali in senso trasversale; è un concetto –contenitore nel quale rientrano tutti i casi generici che non possono invece essere ricompresi nelle specificazioni previste dai commi successivi. La formulazione è senz’altro più approfondita rispetto al testo precedente, perché non si limita ad una enunciazione generica, ma crea un criterio di rapporto e confronto tra i comportamenti attuati e la natura e caratteristiche etologiche degli animali; il che equivale a dire che ogni specie animale va considerata in modo selettivo e particolare rispetto all’atto aggressivo posto in essere, il quale atto dovrà essere valutato in relazione alle conseguenze prodotte su quel particolare tipo di animale e non in linea generale e teorica.
Si valorizza quindi il concetto della soglia-dolore, che andremo più avanti ad esporre.
Oltre il divieto di incrudelimento gratuito e di strazio o sevizie, si prevede espressamente l’impossibilità di utilizzare gli animali in giochi-spettacoli-lavori che non si presentino idonei alla caratteristica di razza e struttura dell’animale. E tale inciso consentirà indubbie azioni nel campo delle feste, giochi, spettacoli ed uso lavorativo degli animali.
E’ previsto poi, e questa è una novità assoluta, che anche la detenzione non idonea, perché incompatibile con la natura dell’animale, genera una forma di maltrattamento censurabile in sede penale ( ad esempio tenere un animale legato ad una catena troppo corta che non gli permette di muoversi molto. Minimo deve essere di 5 metri e messa ad un cavo scorrevole, dimodoché l’animali abbia idoneo spazio per muoversi a piacimento).
Detto principio fornisce dunque utili strumenti per tutti i casi di reclusione degli animali, ivi inclusi quelli di allevamento, dei circhi, industriali e ludici. Ora si dovrà dunque tener conto della natura e quindi in definitiva delle caratteristiche etologiche dell’animale che può soffrire in determinate condizioni di chiusura-costrizione fisica e di movimento.
E’ infine punito anche l’abbandono di animali domestici o ad essi equiparabili. Il secondo comma dell’art. 727 prevede un’aggravante specifica rispetto ai casi del primo comma, nel caso in cui i fatti siano attuati con mezzi particolarmente dolorosi ma, soprattutto, questo secondo comma delinea e circoscrive con estrema esattezza alcuni settori entro i quali i maltrattamenti sono da considerarsi soggetti a maggiore rischio di essere considerati più gravi: il traffico, il commercio, il trasporto, l’allevamento, la mattazione, gli spettacoli. Dunque la norma fa in tal senso un salto di qualità rispetto alla formulazione precedente del tutto generica, perché investe in linea diretta questi settori importanti e dunque si evolve da norma genericamente ed asetticamente omnicomprensiva (e dunque riduttiva) a norma che intende disciplinare anche i livelli di maltrattamento più significativi e sistematici, andando quindi ad incidere su problematiche di più ampio respiro. Si pensi, ad esempio, ai gravi maltrattamenti causati dai trasporti in carri bestiame fermi a volte per giorni e giorni nelle anse delle stazioni con gli animali che soffrono per il caldo, la sete ed il sovraffollamento. Oggi questa norma consente di intervenire senza equivoci.

La morte dell’animale è prevista peraltro come ulteriore fatto che aggrava la pena. Il secondo comma in questione ed il terzo, ben sapendo di rivolgersi a settori industriali-commerciali, non casualmente prevedono in tali casi la pubblicazione  della sentenza sulla stampa  e nel caso di recidiva prevede l’interdizione dall’esercizio delle relative attività, essendo queste forme ulteriori mezzi deterrenti. Il quarto comma affronta invece iltema dei giochi, spettacoli e manifestazioni che comportano strazio o sevizie di animali e punisce sia chi organizza dette attività sia chi vi partecipa, con conseguenze gravi in ordine alla licenza per le attività connesse ( sospensione e, in caso di morte dell'animale o recidiva, l’interdizione). Un’aggravante specifica è prevista dal quinto comma ove (e non è caso poco frequente) queste attività trovano substrato nel mondo delle scommesse clandestine.  (…)

Un’ importantissima sentenza  della Corte di Cassazione ( Cass. Pen. Sez. III, ud. 14 marzo 1990, est. Postiglione). Con tale pronuncia la Suprema Corte innova profondamente, rivoluzionandola alla radice, la linea di interpretazione dell’art.727 cod.pen. e, avallando il concetto appena sostenuto, sancisce che detta norma deve essere intesa come diretta alla tutela dell’animale in quanto tale e cioè essere vivente. Vediamo le relative massime tratte da questa sentenza: “ In via di principio il reato di cui all’art. 727 cod.pen., in considerazione del tenore letterale della norma ( maltrattamento) e del contenuto di essa (ove si parla non solo di sevizie , ma anche di sofferenze ed affaticamento), tutela gli animali in quanto autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica e capaci di reagire agli stimoli del dolore, ove essi superino una soglia di normale tollerabilità. La tutela penale è dunque rivolta agli animali in considerazione della loro natura. Le utilità morali e materiali che essi procurano all’uomo devono essere assicurate nel rispetto  delle leggi naturali e biologiche, fisiche e psichiche, di cui ogni animale, nella sua specificità, è portatore”. Ancora: “ Non sono punibili ex art.727 cod.pen. soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali, ( come suggerisce la parola “incrudelire”) o che destino ripugnanza , ma anche quelle condotte ingiustificate che incidono sulla sensibilità dell’animale, producendo un dolore, pur se tali condotte non siano accompagnate dalla volontà di infierire sugli animali , ma siano determinate da condizioni oggettive di abbandono o di incuria”.
La sentenza riportata costituisce una novità assoluta nel campo dell’interpretazione della struttura compositiva e delle finalità dell’art.727 cod.pen. e rappresenta una netta evoluzione  di rotta della giurisprudenza al riguardo. Successivamente sono state pubblicate sentenze similari da parte della Cassazione. Si richiama peraltro l’attenzione sulla vecchia, ma pur sempre in vigore norma di cui all’art. 1 L. 12 giugno 1913, n.611 e, specialmente sulla recente L.14 agosto 1991, n. 281 ( Legge quadro sulla protezione degli animali domestici nonché sulla prevenzione del randagismo).

A chi rivolgersi per denunciare casi di maltrattamento, sevizie, abbandono di animali.
Quando si assiste a questi casi, ci si può rivolgere a qualunque organo di Polizia Giudiziaria, per far cessare il fatto.

La Polizia Giudiziaria  è rappresentata da: Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Polizia Stradale, Vigili Urbani, Polizia Venatoria ed ogni altro organo di Polizia. Sono Polizia Giudiziaria anche i guardia-parco e le guardie particolari giurate. I reati in materia animalista sono, al pari dei reati di ogni altra natura, di competenza di ogni organo di polizia giudiziaria, senza alcuna distinzione selettiva. Tutta la Polizia Giudiziaria è obbligata ad intervenire per far cessare il reato e ad inviare, entro 48 ore, alla magistratura notizia di ogni reato del quale venga a conoscenza, impedendo nel contempo che il reato stesso venga portato ad ulteriori conseguenze, ricercandone i colpevoli ed assicurando le fonti di prova.
Non esiste dunque alcuna distinzione selettiva di competenza che faccia sì, ad esempio, (come qualcuno vorrebbe sostenere) che i reati in materia ambientale siano “di competenza” del Corpo Forestale  o della Polizia Venatoria ed i reati in materia ambientalista delle guardie dell’Enpa o di altri organi specifici. In altre parole, se ci si rivolge, per far cessare e denunciare casi di maltrattamenti e sevizie di animali, a qualunque organo di Polizia Giudiziaria, siano essi Carabinieri, Vigili Urbani, Guardia di Finanza, Corpo Forestale o altri, e costoro si rifiutano di intervenire adducendo che non è affar loro, comporta il reato di omissione di atti di ufficio (art.328 Codice Penale) e di omissione di rapporto (art.361 Codice Penale). Queste omissioni possono essere denunciate al Procuratore della Repubblica presso la Pretura del posto. Nei confronti dei pubblici ufficiali che compiono le suddette omissioni, si può fare inoltre azione civile per danni. C’è, a proposito di quanto sopra detto, una pronuncia specifica della Suprema Corte : “L’art. 55 c.p.c. consente di ritenere che i reati in materia ambientale sono di competenza di tutta la polizia giudiziaria, senza distinzione di competenze selettive o esclusive per settori, anche se in punto di fatto esistono delle specializzazioni. Naturalmente la Polizia Giudiziaria potrà avvalersi di “persone idonee” nella qualità di “ausiliari” e l’accertamento tecnico che ne consegue deve considerarsi atto della stessa Polizia Giudiziaria (…)”. ( Cassazione Penale , sez. III, 27 settembre 1991, n.1782, rel. Postiglione, pres. Gambino). E dunque possiamo in modo oggi rafforzato continuare a sostenere che il rifiuto all’intervento da parte di un qualsiasi organo di Polizia Giudiziaria ( Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale, Guardia di Finanza, Vigili Urbani ed altri) per accertare e reprimere un reato in tema ambientale, asserendo ad esempio che non rientra nella propria competenza, integra il reato di omissione di atti di ufficio (art.328 c.p.) e di omissione di denuncia di reato (art. 361 c.p.). Identico discorso vale per il maltrattamento di animali. Come già detto sopra, queste omissioni possono essere denunciate al Procuratore della Repubblica del posto presso la Pretura. E’ consigliabile in caso di denuncia, la presenza testimoniale di più persone che confermino di essere state presenti al rifiuto dell’intervento. In caso di rifiuto documentalmente accertato , allegare i documenti stessi.
La denuncia è un atto con il quale un privato porta a conoscenza della Polizia Giudiziaria o direttamente della Magistratura un illecito penale. Non esiste una forma prefissata per la denuncia; basta un foglio di carta semplice inviato alla Polizia Giudiziaria o al Procuratore della Repubblica o meglio a tutti e due. Si può presentare denuncia anche sottoscrivendo un verbale presso un organo di polizia giudiziaria  o addirittura oralmente o per via telefonica in casi di urgenza. Il contenuto della denuncia va ricollegato all’esposizione dei fatti in modo lineara e chiaro. Non necessariamente la denuncia deve essere rivolta contro persone specifiche o deve recare il tipo di reato che si presume sia stato commesso. Si può anche inviare una denuncia contro ignoti. Quando non si è certi della violazione posta in essere, si potrà inviare una segnalazione a dette autorità semplicemente illustrando i fatti e chiedendo una verifica della legalità della situazione prospettata.
L’importante è scrivere o riferire sempre la verità con precisione ed attenendosi rigidamente ai fatti oggettivi senza sfumature polemiche o commenti personali o passionali. Conseguentemente, quando ci si trova di fronte ad un maltrattamento e/o uccisione di animale che possa rientrare nelle ipotesi di reato sopra citate ( art. 727 Cod. Pen.-art. 70 T.U.L.P.S.- art. 1 Legge n. 611/1913), o si ha certa notizia di tale fatto, ci si può rivolgere oralmente, di persona, per telefono, o per iscritto ad un qualsiasi organo di Polizia Giudiziaria, chiedendone l’intervento o si può presentare successivamente dettagliata denuncia ad un organo  di   Polizia Giudiziaria presso la Pretura.

Alleghiamo alcuni schemi di denuncia di massima, regolandosi nelle espressioni e descrizioni, secondo i casi.
Maltrattamento o  uccisione gratuita o abbandono  di animali ( ricordiamo che è reato anche tenere legato un animale con catena troppo corta dimodo ché non possa fare molti movimenti).

   L’esposto ideale, in questi casi, è quello immediato, reso oralmente (magari per via telefonica o di persona) al più vicino organo di Polizia Giudiziaria ( come già detto, tutti gli organi di Polizia Giudiziaria sono competenti ad intervenire istituzionalmente). Se non si ha questa possibilità, redigere una segnalazione strutturata sul modello seguente:

  Al Signor Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di………………..

  e per conoscenza

al Comando Stazione Carabinieri di…… oppure

al Comando Vigili Urbani di………. oppure

al Comando Stazione Forestale di……..

  Il sottoscritto…………(generalità e domicilio) espone quanto segue.

Il giorno…….in località…….del Comune di………ha notato (esposizione dettagliata dei fatti cui si è assistito; fornire inoltre ogni elemento utile per la identificazione dei responsabili; targhe di autoveicoli, riconoscimento personale, descrizione somatica, etc…).

Trattasi di maltrattamento ( o uccisione o abbandono) di un animale che ha provocato grave strazio all’animale medesimo (eventualmente aggiungere se i fatti sono ancora in atto).
Tale fatto integra ad avviso dello scrivente il reato di cui all’art.727 c.p. il quale, in quanto illecito penale, rientra nella competenza generica di ogni organo di polizia giudiziaria e di codesta Procura.

   In questo contesto si indirizza il presente esposto alla S.V. fidando che vorrà ritenere il caso di Sua competenza ed affinché i responsabili possano essere perseguiti penalmente anche sulla scorta della sentenza della Suprema Corte: Cass. Pen., sez. III, ud. 14 marzo 1990, est. Postiglione ( eventualmente aggiungere se i fatti ancora sono in atto: si avanza cortese istanza affinché gli organi in indirizzo si attivino per impedire che il reato sopra descritto possa essere portato ad ulteriori conseguenze).

Si ringrazia.

Data e firma…

Denuncia per accecamento di uccelli.

L’esposto ideale, anche in questi casi, è quello immediato reso oralmente.

Se non si ha questa possibilità, redigere una segnalazione strutturata sul modello seguente.

Al Signor Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di………..

e per conoscenza

al Comando Stazione Carabinieri di ………..

oppure

al Comando Vigili Urbani di………

oppure

al Comando Stazione Forestale di………

Il  sottoscritto…(generalità e domicilio) espone quanto segue.

Il giorno…in località…del Comune di…ha notato (descrivere dettagliatamente il luogo e le persone trovate in possesso degli uccelli accecati; se si tratta di una fiera, indicare con esattezza il punto ove si trovava la rivendita).
Trattasi di maltrattamento e sevizie di animali in contrasto con il disposto dell’art. 1 L. 12 giugno 1913, n. 611 ( che proibisce tali accecamenti) e più in generale con il disposto dell’art. 727 c.p. ( vedere al riguardo Cass. Pen. 26 aprile 1951, Maestri : “L’accecamento di uccelli per la caccia è vietato senza distinzione tra accecamento permanente o transitorio , anatomico o funzionale, congenito o acquisito”). Anche la nuova legge in materia venatoria n. 157 del 1992 vieta nell’art. 21 comma 1 l’uso di richiami vivi accecati prevedendo sanzione penale per la relativa violazione.
I fatti esposti integrano ad avviso dello scrivente i reati citati, i quali, in quanto illeciti penali, rientrano nella competenza generica di ogni organo di Polizia Giudiziaria  e di codesta Procura.
In questo contesto si indirizza il presente esposto alla S.V. fidando che vorrà ritenere il caso di Sua competenza ed affinché i responsabili possano essere perseguiti penalmente. Si avanza cortese istanza affinché gli organi in indirizzo si attivino per impedire che il reato sopra descritto possa essere portato ad ulteriori conseguenze.

Si ringrazia.

Data e firma…

Fiere, spettacoli o manifestazioni pubbliche con sevizie e maltrattamenti di animali.

L’esposto ideale, in questi casi, è quello immediato; reso oralmente (magari per via telefonica o di persona) al più vicino organo di Polizia Giudiziaria ( tutti gli organi di Polizia Giudiziaria sono competenti per intervenire istituzionalmente). Se non si ha questa possibilità, redigere una segnalazione sul modello seguente.

  Al Signor Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di ……….

  e per conoscenza

al Comando Stazione Carabinieri di………… oppure

al Comando Vigili Urbani di…………. oppure

al Comando Stazione Forestale di……..

  Il sorroscritto….(generalità e domicilio) espone quanto segue.

Il giorno…..in località…..del Comune di…….. si svolgerà ( oppure: si sta svolgendo; oppure: si è svolta) una manifestazione (tipo fiera, festa, etc…) nel corso della quale alcuni animali ….(descrivere dettagliatamente le sevizie ed i maltrattamenti cui sono destinati o sono stati già fatti oggetto gli animali).

Trattasi di maltrattamento e sevizie ( o uccisione) gratuita di animali in luogo pubblico che provocheranno ( oppure: hanno provocato) grave strazio agli animali medesimi ( oppure: che sta continuando a procurare strazio all’animale).
Si rileva che l’art. 727 c.p., l’art. 70 T.U. di P.S. e l’art. 1 L. 12 giugno 1913, n. 611 proibiscono spettacoli, trattenimenti e giochi pubblici che comportino strazio e sevizie di animali, sanzionando penalmente le relative violazioni.
Tale fatto integra ad avviso dello scrivente i reati citati, i quali, in quanto illeciti penali, rientrano nella competenza generica di ogno organo di Polizia Giudiziaria e di codesta Procura.
 In questo contesto si indirizza il presente esposto alla S.V. fidando che vorrà ritenere il caso di Sua competenza ed affinché i responsabili possano essere perseguiti penalmente anche sulla scorta della sentenza della Suprema Corte ( Cass. Pen., sez. III, ud. 14 marzo 1990, est. Postiglione). ( Eventualmente se i fatti ancora sono in atto:   si avanza cortese istanza affinché gli organi in indirizzo si attivino per impedire che il reato sopra descritto possa essere portato ad ulteriori conseguenze; eventualmente se la manifestazione è in programma, ma non ancora iniziata: si avanza cortese istanza affinché gli organi in indirizzo si attivino preventivamente per impedire che tale manifestazione dai risvolti illeciti possa essere attuata per ciò che concerne il punto degli animali).

Si rigrazia.

Data e firma.

Esposto per la violazione della convenzione di Washington.

  Al Corpo Forestale dello Stato – Stazione di………

   Comunico che il giorno…. Nelle vetrine ( o nei locali interni) della ditta….( nome completo) situata in…..( indirizzo completo) ho visto in vendita ( o esposti) i seguenti animali ( o articoli o piante)…. ( numero e descrizione).

Da un mio preliminare accertamento, ritengo ( oppure: sono certo) si tratti di esemplari ( o pelli, o prodotti ecc.) della specie … che per quanto mi  è noto dovrebbe essere protetta dalla CITES in Appendice I ( o in Appendice II).
Il proprietario dell’esercizio, interpellato, ha dichiarato che…( oppure: non è stato opportuno chiedere chiarimenti al proprietario per le seguenti ragioni…..) ( quest’ultima parte si può eventualmente omettere, se il caso).

Vogliate cortesemente eseguire accertamenti in merito.

  Data e firma.