DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI
Il testo della Dichiarazione Universale dei diritti degli animali, è stato adottato dalla Lega internazionale dei Diritti dell'animale, e dalle Leghe Nazionali Affiliate, nel corso della Riunione Internazionale sui diritti dell'animale, tenutasi a Londra dal 21 al 23/9/1977.

Articolo 1
Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza.
Articolo 2
a) Ogni animale ha diritto al rispetto.
b) L'uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto.
c) Ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo.
Articolo 3
Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli.
Articolo 4
a) Ogni animale che appartiene ad una specie selvaggia ha diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi.
b) Ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi è contraria a questo diritto.
Articolo 5
a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell'ambiente dell'uomo ha il diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie.
b) Ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall'uomo a fini mercantili, è contraria a questo diritto.
Articolo 6
a) Ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno, ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevità.
b) L'abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.
Articolo 7
Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità del lavoro, ad una alimentazione adeguata e al riposo.
Articolo 8
a) La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell'animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scentifica, commerciale, sia di ogni altra forma di sperimentazione.
b) Le tecniche sostitutive devono essere stilizzate e sviluppate.
Articolo 9
Nel caso in cui l'animale sia allevato per l'alimentazione, deve essere nutrito, allogiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà e dolore.
Articolo 10
a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento.
b) Le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale.
Articolo 11
Ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità, è biocidio, cioè un delitto contro la vita.
Articolo 12
a) Ogni atto che comporti l'uccisione di un gran numero di animali selvaggi, è un genocidio, cioè un delitto contro la specie.
b) L'inquinamento e la distruzione dell'ambiente naturale, portano al genocidio.
Articolo 13
a) L'animale morto deve essere trattato con rispetto.
b) Le scene di violenza di cui glia animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione a meno che non abbiano come fine di dimostrare un attentato ai diritti dell'animale.
Articolo 14
a) Le associazione di protezione e di salvaguardia degli animali, devono essere rappresentate a livello governativo.
b) I diritti dell'animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell'uomo.