Diritti degli animali
1 È vietato maltrattare gli animali, trascurarli in modo grave o costringerli senza necessità a fatiche eccessive.
2 È vietato inoltre:
uccidere animali con crudeltà;
uccidere animali in modo perverso, segnatamente organizzare tiri su animali domestici o in cattività;
organizzare tra o con animali combattimenti in cui essi sono maltrattati o uccisi;
utilizzare animali vivi per addestrare cani o provarne l'aggressività; è fatta eccezione per l'addestramento e la prova dei cani nelle tane artificiali, alle condizioni stabilite dal Consiglio federale;
utilizzare animali per esibizioni, pubblicità, riprese cinematografiche o fini analoghi, se ciò comporta manifestamente dolori, sofferenze o lesioni per essi;
liberare o abbandonare un animale allevato in casa o nell'azienda, per sbarazzarsene;
amputare gli artigli a gatti ed altri felidi, recidere le orecchie ai cani, sopprimere gli organi vocali o impiegare altri mezzi per impedire all'animale di emettere gridi ed esprimere dolore;
somministrare agli animali sostanze eccitanti per aumentarne le prestazioni in gare sportive.
3 Il Consiglio federale può vietare altre pratiche su animali.
Dichiarazione Universale dei diritti degli Animali
Codice Civile dei fatti Illeciti