Diritti degli animali

Art. 22   Commentario sulla giurisprudenza sulla tutela degli animali. Nonchè alcuni schemi di denuncia di massima, regolandosi nelle espressioni e descrizioni, secondo i casi.             

1 È vietato maltrattare gli animali, trascurarli in modo grave o costringerli senza necessità a fatiche eccessive.

2 È vietato inoltre:

a.

uccidere animali con crudeltà;

b.

uccidere animali in modo perverso, segnatamente organizzare tiri su animali domestici o in cattività;

c.

organizzare tra o con animali combattimenti in cui essi sono maltrattati o uccisi;

d.

utilizzare animali vivi per addestrare cani o provarne l'aggressività; è fatta eccezione per l'addestramento e la prova dei cani nelle tane artificiali, alle condizioni stabilite dal Consiglio federale;

e.

utilizzare animali per esibizioni, pubblicità, riprese cinematografiche o fini analoghi, se ciò comporta manifestamente dolori, sofferenze o lesioni per essi;

f.

liberare o abbandonare un animale allevato in casa o nell'azienda, per sbarazzarsene;

g.

amputare gli artigli a gatti ed altri felidi, recidere le orecchie ai cani, sopprimere gli organi vocali o impiegare altri mezzi per impedire all'animale di emettere gridi ed esprimere dolore;

h.

somministrare agli animali sostanze eccitanti per aumentarne le prestazioni in gare sportive.

3 Il Consiglio federale può vietare altre pratiche su animali.

Dichiarazione Universale dei diritti degli Animali

Cassazione Civile

Cassazione Penale

      Leggi sulla Vivisezione

               Codice Civile dei fatti Illeciti

    Animali in Condominio

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