LEGGI SULLA VIVISEZIONE

Legge 12 giugno 1931, n.924 (pubblicata nella G.U. n.180, 6/8/31). Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli).
Legge 1° maggio 1941, n.615 Modificazione alla legge 12/6/31 n.924, sulla vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo (pubbliata nella G.U. n.163 del 12/7/1941.
Articolo 1
La vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli), sono vietati quando non abbiano lo scopo di promuovere il progresso della biologia e della medicina sperimentale e si eseguono nei laboratori sotto la diretta responsabilità dei rispettivi direttori.
Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, può essere consentito che gli esperimenti di cui al precedente comma siano eseguiti, sempre ai fini ivi indicati, in locali diversi dagli studi e dai laboratori scentifici del regno. Nel decreto deve essere indicato il sanitario responsabile degli esperimenti.
Gli esperimenti che richiedono la vivisezione, a semplice scopo didattico, sono consentiti soltanto in caso di inderogabile necessità, quando cioè, non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi.
La vivisezione sui cani e sui gatti è normalmente vietata, salvo che essa sia ritenuta indispensabile per esperimenti di ricerca scentifica e non sia assolutamente possibile avvalersi di animali di altra specie. I direttori degli istituti e dei laboratori, nei quali detti esperimenti abbiano a compiersi, sono tenuti a farne apposita e separata menzione nel modulo di cui al successivo art.4, motivando le ragioni per le quali la scelta del cane o del gatto è stata considerata indispensabile.
La vivisezione e gli altri esperimenti possono essere eseguiti soltanto dai laureati in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, con il consenso della direzione e sotto la responsabilità dei direttori degli istituti e laboratori scentifici.
Solo nei casi di eccezionale riconosciuta importanza il ministro dell'interno, d'intesa col Ministro per l'educazione nazionale, può consentire di eseguire la vivisezione e gli altri esperimenti sugli animali anche a chi non sia munito dei titoli suindicati.
Articolo 2
La vivisezione può essere eseguita solo previa anestesia generale o locale che abbia efficacia durante tutta la durata dell'operazione, fatta eccezione dei casi in cui l'anestesia sia incompatibile in modo assoluto coi fini dell'esperimento.
Ove si presuma che il dolore debba persisitere dopo cessata l'azione dell'anestetico e non risulti la necessità, ai fini dell'esperimento eseguito, di conservare ulteriormente in vita l'animale, questo deve essere ucciso prima che termini l'effetto dell'anestesia.
E' vietato di servirsi, per ulteriori esperimenti, dell'animale già sottoposto a vivisezione, salvo i casi di assoluta necessità scentifica.
Articolo 3
Gli animali destinati alla vivisezione od a qualsiasi altro esperimento, devono essere mantenuti in buone condizioni di stabulazione, ed i cani devono essere custoditi in locali così collocati da non recare disturbo ai ricoverati negli ospedali e case di cura, agli studiosi nei laboratori scentifici, od al pubblico in genere.
Articolo 4
E' fatto obbligo ai direttori degli istituti e dei lavoratori, nei quali si eseguono esperimenti sugli animali, di tenere apposito registro, nel quale devono essere riportati i dati relativi agli esperimenti eseguitiin conformità del modulo annesso allapresente legge. Tali dati con l'ubicazione e il nome dei singoli istituti e laboratori, saranno trasmessi dai direttori, alla fine dell'anno accademico, con il lubretto delle lezioni, ai rettori delle università i quali avranno cura di farli recapitare ai ministri per l'interno e per l'educazione nazionale.
I direttori di istituti e laboratori, indipendenti dalle università e dove si eseguono esperimenti sugli animali, dovranno, alla fine di ogni anno, trasmettere i moduli, con i dati richiesti, ai prefetti delle rispettive province, i quali ne cureranno la trasmissione aisuddetti ministri.
Le disposizioni del primo e del terzo comma si applicano anche ai sanitari responsabili, nel caso previsto dall'art.1, comma secondo.
Articolo 5
Ai fini dell'osservanza della presente legge, la vigilanza sugli istituti, sui laboratori e sugli altri locali dove si eseguono esperimenti sugli animali, è affidata all'autorità sanitaria provinciale, che si avvale dell'opera delle guardie zoofile di cui all'art.7 della legge 11 aprile 1939-XVI, n.612, che siano laureati in medicina e chirurgia o in medicina veterinaria, dette guardie operano seconod le direttive e sotto la vigilanza del medico provinciale, al quale riferiscono direttamente; con aposito verbale per i provvedimenti del caso.