Legge 12 giugno 1931,
n.924 (pubblicata nella
G.U. n.180, 6/8/31). Modificazione delle disposizioni che disciplinano la
materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed
uccelli).
Legge 1° maggio 1941, n.615
Modificazione alla legge
12/6/31 n.924, sulla vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo (pubbliata
nella G.U. n.163 del 12/7/1941.
Articolo 1
La vivisezione e tutti gli
altri esperimenti sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed
uccelli), sono vietati quando non abbiano lo scopo di promuovere il progresso
della biologia e della medicina sperimentale e si eseguono nei laboratori sotto
la diretta responsabilità dei rispettivi direttori.
Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con quello per l'educazione
nazionale, può essere consentito che gli esperimenti di cui al precedente comma
siano eseguiti, sempre ai fini ivi indicati, in locali diversi dagli studi e dai
laboratori scentifici del regno. Nel decreto deve essere indicato il sanitario
responsabile degli esperimenti.
Gli esperimenti che richiedono la vivisezione, a semplice scopo didattico, sono
consentiti soltanto in caso di inderogabile necessità, quando cioè, non sia
possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi.
La vivisezione sui cani e sui gatti è normalmente vietata, salvo che essa sia
ritenuta indispensabile per esperimenti di ricerca scentifica e non sia
assolutamente possibile avvalersi di animali di altra specie. I direttori degli
istituti e dei laboratori, nei quali detti esperimenti abbiano a compiersi, sono
tenuti a farne apposita e separata menzione nel modulo di cui al successivo
art.4, motivando le ragioni per le quali la scelta del cane o del gatto è stata
considerata indispensabile.
La vivisezione e gli altri esperimenti possono essere eseguiti soltanto dai
laureati in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, con il consenso della
direzione e sotto la responsabilità dei direttori degli istituti e laboratori
scentifici.
Solo nei casi di eccezionale riconosciuta importanza il ministro dell'interno,
d'intesa col Ministro per l'educazione nazionale, può consentire di eseguire la
vivisezione e gli altri esperimenti sugli animali anche a chi non sia munito dei
titoli suindicati.
Articolo 2
La vivisezione può essere
eseguita solo previa anestesia generale o locale che abbia efficacia durante
tutta la durata dell'operazione, fatta eccezione dei casi in cui l'anestesia sia
incompatibile in modo assoluto coi fini dell'esperimento.
Ove si presuma che il dolore debba persisitere dopo cessata l'azione
dell'anestetico e non risulti la necessità, ai fini dell'esperimento eseguito,
di conservare ulteriormente in vita l'animale, questo deve essere ucciso prima
che termini l'effetto dell'anestesia.
E' vietato di servirsi, per ulteriori esperimenti, dell'animale già sottoposto
a vivisezione, salvo i casi di assoluta necessità scentifica.
Articolo 3
Gli animali destinati alla
vivisezione od a qualsiasi altro esperimento, devono essere mantenuti in buone
condizioni di stabulazione, ed i cani devono essere custoditi in locali così
collocati da non recare disturbo ai ricoverati negli ospedali e case di cura,
agli studiosi nei laboratori scentifici, od al pubblico in genere.
Articolo 4
E' fatto obbligo ai direttori
degli istituti e dei lavoratori, nei quali si eseguono esperimenti sugli
animali, di tenere apposito registro, nel quale devono essere riportati i dati
relativi agli esperimenti eseguitiin conformità del modulo annesso allapresente
legge. Tali dati con l'ubicazione e il nome dei singoli istituti e laboratori,
saranno trasmessi dai direttori, alla fine dell'anno accademico, con il lubretto
delle lezioni, ai rettori delle università i quali avranno cura di farli
recapitare ai ministri per l'interno e per l'educazione nazionale.
I direttori di istituti e laboratori, indipendenti dalle università e dove si
eseguono esperimenti sugli animali, dovranno, alla fine di ogni anno,
trasmettere i moduli, con i dati richiesti, ai prefetti delle rispettive
province, i quali ne cureranno la trasmissione aisuddetti ministri.
Le disposizioni del primo e del terzo comma si applicano anche ai sanitari
responsabili, nel caso previsto dall'art.1, comma secondo.
Articolo 5
Ai fini dell'osservanza della
presente legge, la vigilanza sugli istituti, sui laboratori e sugli altri locali
dove si eseguono esperimenti sugli animali, è affidata all'autorità sanitaria
provinciale, che si avvale dell'opera delle guardie zoofile di cui all'art.7
della legge 11 aprile 1939-XVI, n.612, che siano laureati in medicina e
chirurgia o in medicina veterinaria, dette guardie operano seconod le direttive
e sotto la vigilanza del medico provinciale, al quale riferiscono direttamente;
con aposito verbale per i provvedimenti del caso.