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CAPO I
NORME GENERALI - CLASSIFICAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DELLE
INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1
Denominazione di origine e indicazione geografica tipica
1. Per denominazione di origine dei vini si intende il nome geografico di
una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un
prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse
all'ambiente naturale ed ai fattori umani.
2. Per indicazione geografica tipica dei vini si intende il nome
geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva.
3. Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche tipiche sono
riservate ai mosti e ai vini, alle condizioni previste dalla presente
legge.
4. Le «bevande di fantasia a base di vino» le «bevande di fantasia
provenienti dall'uva», i succhi non fermentati della vite, i prodotti
vitivinicoli aromatizzati, nonché i vini frizzanti gassificati ed i vini
spumanti gassificati non possono utilizzare denominazioni d'origine e
indicazioni geografiche tipiche nella loro designazione e presentazione.
Art. 2
Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche
1. Le denominazioni di origine e le loro sottozone, nonché le indicazioni
geografiche tipiche di cui all'articolo 1 sono utilizzate per designare
vini appartenenti ad una pluralità di produttori, fatte salve le
situazioni giuridiche acquisite in base al previgente ordinamento. In casi
eccezionali, tenuto conto delle specifiche particolarità ambientali di
singole microzone, anche se ricadenti in un'unica proprietà, che diano un
prodotto d'interesse nazionale altamente qualitativo anche ai fini della
promozione dell'immagine del vino italiano all'estero, può riconoscersi
al vini il nome della sottozona ed un disciplinare di produzione autonomo
con regolamentazione più restrittiva nell'ambito di una denominazione di
origine o di una indicazione geografica tipica esistente o di una nuova di
interesse diffuso. Nella designazione, il nome di detta sottozona può
precedere o seguire quello della denominazione di origine o della
indicazione geografica tipica. Per il riconoscimento della sottozona, il
Comitato nazionale di cui all'articolo 17 delibera con la maggioranza dei
tre quarti dei componenti,
2. Il nome geografico, che costituisce la denominazione di origine o
l'indicazione geografica tipica, e le altre menzioni riservate non possono
essere impiegati per designare prodotti similari o alternativi a quelli
definiti al comma I né, comunque, essere impiegati in modo tale da
ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti.
Art. 3
Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche
1. Le denominazioni di origine e, le indicazioni geografiche tipiche di
cui all'articolo 1, con riguardo ai prodotti di cui alla presente legge,
si classificano in:
denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);
denominazioni di origine controllata (DOC);
indicazioni geografiche tipiche (IGT).
2. I mosti ed i vini possono utilizzare le DOCG, le DOC e le IGT.
3. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate
dall'Italia perdesignare i VQPRD (vini di qualità prodotti in regioni
determinate). I vini possono altresì utilizzare le denominazioni
seguenti: VSQPRD (vini spumanti di qualità prodotti in regioni
determinate) come regolamentati dalla Comunità economica europea (CEE);
VLQPRD (vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate);
VFQPRD (vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate). Le
definizioni della CEE sono aggiuntive e non sostitutive delle menzioni
italiane.
La menzione IGT può essere sostituita dalla menzione «Vin de, pays» per
i vini prodotti in Val d'Aosta, di bilinguismo francese, e dalla menzione
«Landweine» per i vini prodotti in provincia di Bolzano, di bilinguismo
tedesco.
Art. 4
Ambiti territoriali
1. Per DOCG e DOC si intendono i nomi geografici e le qualificazioni
geografiche delle corrispondenti zone di produzione, usati per designare i
vini di cui all'articolo 1 le cui caratteristiche dipendono dalle
condizioni naturali, correlate alla vocazione vitivinicola.
2. All'atto del riconoscimento della denominazione e della delimitazione
dell'area viticola, le zone di produzione di cui al comma I possono
comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine,
anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano analoghe
condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime
tecniche colturali, purché i vini prodotti e commercializzati da almeno
un decennio abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed
organolettiche.
3. Nell'ambito di una zona di produzione possono sussistere aree più
ristrette, denominate sottozone, aventi specifiche caratteristiche
ambientali o tradizionalmente note, designate con specifico nome
geografico o storico-geografico, anche con rilevanza amministrativa,
purché espressamente previste e più rigidamente disciplinate nel
disciplinare di produzione e purché vengano associate alla relativa
denominazione di origine. Le sottozone delle DOC possono essere promosse a
DOCG separatamente o congiuntamente alla DOC principale.
4. Le denominazioni di origine possono essere seguite, dopo la dicitura
DOCG o DOC, da nomi di vitigni, menzioni specifiche, riferimenti a
particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del
prodotto. Le predette menzioni aggiuntive devono essere previste dal
disciplinare di produzione. Sull'uso dei nomi dei vitigni nella
designazione e presentazione delle DOCG e delle DOC sono ammesse deroghe
se giustificate da comprovati motivi storici ed economici e purché
previste dal disciplinare. L'impiego del nome di vitigno per i vini IGT
deve essere approvato con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e
delle foreste sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17, ed è
abbinato solo ai nomi geografici di zone viticole di ampiezza rilevante.
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Art. 5
Specificazioni e menzioni
1. La specificazione «classico» è riservata ai vini non spumanti della
zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una
regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa DOCG o DOC. Per
il Chianti classico questa zona storica è quella delimitata con decreto
interministeriale del 31 luglio 1932.
2. La menzione «riserva» è attribuita ai vini non spumanti che siano
stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento appositamente previsto
dal disciplinare di produzione e, di norma, non inferiore a due anni. Il
disciplinare, oltre ad altre eventuali modalità, deve stabilire l'obbligo
dell'indicazione dell'annata in etichetta e le regole del suo mantenimento
in caso di tagli fra vini di annate diverse.
3. La menzione «novello» è riservata ai vini rispondenti alle
condizioni, alle caratteristiche ed ai requisiti previsti in materia dalla
legislazione italiana e della CEE.
4. Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti le
regioni interessate ed il Comitato nazionale di cui all'articolo 17,
possono essere modificati i requisiti e le condizioni attualmente previsti
per l'utilizzazione delle menzioni aggiuntive, fatta eccezione per la
specificazione «classico», ai fini dell'applicazione delle norme di
recepimento della normativa della CEE o di particolari esigenze connesse
all'evoluzione del settore
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OMISSIS
CAPO III
ANALISI CHIMICO-FISICA ED ESAME ORGANOLETTICO
Art. 13
Analisi chimico-fisica ed esame organolettico
1. I vini prodotti nel rispetto delle norme previste per la designazione e
presentazione delle DOCG e delle DOC e degli specifici disciplinari di
produzione, nella fase della produzione, secondo le norme della CEE, ai
fini dell'utilizzazione delle rispettive denominazioni di origine, devono
essere sottoposti ad una preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame
organolettico. Per i vini DOCG, inoltre, l'esame organolettico deve essere
ripetuto, partita per partita, nella fase dell'imbottigliamento. La
certificazione positiva dell'analisi e dell'esame è condizione per
l'utilizzazione della DOCG e della DOC,
2. L'analisi chimico-fisica di cui al comma I è effettuata, su richiesta
degli interessati, dalla competente camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura; l'esame organolettico di cui allo stesso comma
I è effettuato, su richiesta degli interessati da presentare alla
suddetta camera di commercio, da apposite commissioni di degustazione
istituite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste presso
ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
detentrice degli albi dei vigneti ai sensi dell'articolo 15.
3. Le commissioni di cui al comma 2 devono essere composte da tecnici ed
esperti degustatori in rappresentanza delle categorie professionali
interessate alla produzione e commercializzazione dei vini, scelti
nell'ambito di appositi elenchi tenuti dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura. Esse durano in carica per un periodo
massimo di tre anni; i relativi componenti possono essere riconfermati.
4. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste istituisce con proprio
decreto, presso il Comitato nazionale di cui all'articolo 17, commissioni
di appello incaricate della revisione delle risultanze degli esami
organolettici rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia
centrale e per l'Italia meridionale ed insulare.
5. I giudizi delle commissioni di appello sono definitivi.
6. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su parere
conforme del Comitato nazionale di cui all'articolo 17, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della stessa legge n. 400 del 1988, il regolamento per la
disciplina delle operazioni di prelievo dei campioni e degli esami
analitico-organolettici, nonché per il funzionamento delle commissioni di
degustazione istituite presso le camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura e di quelle di appello, stabilendo anche i
termini per l'effettuazione dei prelievi e degli esami.
7. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il
Ministro del commercio con l'estero, con apposito decreto, emana norme
riguardanti i controlli cui devono essere sottoposti i vini italiani prima
di essere esportati e quelli presenti sul mercato estero. Con lo stesso
decreto sono stabilite le occorrenti misure per la protezione delle
denominazioni di origine dalle imitazioni e dalle usurpazioni che possono
verificarsi all'estero.
8. Fino all'istituzione delle commissioni previste dai commi 2 e 4 e
all'emanazione del regolamento di cui al comma 6, continuano ad applicarsi
le disposizioni vigenti in materia
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CAPO IV
RILEVAZIONE E GESTIONE DELLE SUPERFICI ABILITATE
E DENUNCE DI PRODUZIONE
Art. 14
Denuncia delle superfici vitate
1. I conduttori di vigneti devono denunciare ai competenti uffici
regionale, ai fini della costituzione del catasto dei vigneti DOCG, DOC e
IGT, la superficie dei terreni vitati, con allegata planimetria dei
vigneti in scala l:25.000, destinati a produrre vini DOCG, DOC e IGF.
2. Il catasto dei vigneti di cui al comma I è parte integrante
dell'anagrafe vitivinicola regionale istituita ai sensi dell'articolo 7
del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.
3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con proprio
decreto le modalità per la denuncia di cui al comma 1.
4. Le regioni trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
copia della denuncia delle superfici vitate e della relativa planimetria
dei vigneti, gli aggiornamenti e le risultanze degli accertamenti.
Art. 15
Albo dei vigneti ed elenco delle vigne
1. Per ciascun vino a denominazione di origine, i rispettivi terreni
vitati devono, su denuncia dei conduttori interessati, essere iscritti in
un apposito albo dei vigneti per vini a denominazione di origine,
contraddistinto dalla rispettiva denominazione di origine e dalla
sottozona, se prevista dal disciplinare di produzione, del vitigno o dalle
altre tipologia disciplinate.
2. I terreni vitati destinati alla produzione di vini ad indicazione
geografica tipica devono essere denunciati e iscritti negli speciali
elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è
adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, il regolamento per la disciplina dell'iscrizione nell'albo dei
vigneti e nell'elenco delle vigne, dell'aggiornamento degli stessi e della
loro tenuta presso le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
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OMISSIS
CAPO VIII
DISPOSIZIONI SULLA DESIGNAZIONE E PRESENTAZIONE DEI VINI
Art. 22
Designazione e presentazione dei vini
Il Ministro dell'agricoltura, e delle foreste disciplina con proprio
decreto, in conformità alla normativa della CEE, le modalità di
designazione e presentazione per le etichette da apporre sulle bottiglie e
sugli altri recipienti contenenti vino, di capacità non superiore a
cinque litri.
Art. 23
Recipienti dei vini e contrassegno di Stato
1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono
stabiliti il colore, la forma, la tipologia la capacità, i materiali e le
chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione
d origine.
2. La tappatura «a fungo» e a «gabbietta» è riservata ai vini
spumanti, salvo deroghe giustificate dalla tradizione e che comportino
comunque una differenziazione del confezionamento fra vini spumanti e
frizzanti della stessa origine.
3. I vini DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri
recipienti di capacità no superiore a cinque litri, muniti, a cura delle
ditte imbottigliatrici, di un contrassegno di Stato, applicato i modo tale
d impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione
del contrassegni stesso. Esso è fornito di una serie e di un numero di
identificazione e deve unificarsi con il contrassegno IVA.
4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto
con quello delle finanze, sono stabilite le caratteristiche, le diciture
nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione ed il
controllo dei contrassegni, il cui prezzo non può essere superiore al
costo di produzione, maggiorato del 20 per cento. Il prezzo è fissato
entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.
5. Il provento della vendita dei contrassegni affluisce all'entrata del
bilancio dello Stato.
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Art. 24
Impiego delle denominazioni geografiche
1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento, le
denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche non possono
essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei decreti
medesimi.
2. A partire dalla stessa data di cui al
comma 1 è vietato qualificare, direttamente e indirettamente, i prodotti
che portano la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica
in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.
3. Non si considera impiego di denominazione di origine, al fine della
presente legge, l'uso di nome geografici inclusi in veritieri nomi propri,
ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili.
Nei casi in cui detti nomi contengano in tutto o in parte termini
geografici riservati ai vini DOCG, DOC e IGT o possano creare confusione
con essi, è fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non
superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza ed in ogni caso
non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, di
quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della
ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore,
con l'osservanza di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 10.
4. Il riconoscimento di una denominazione di origine o di una indicazione
geografica tipica esclude la possibilità di impiegare i nomi geografici
utilizzati per designare marchi e comporta l'obbligo per i nomi propri
aziendali di minimizzare i caratteri come previsto al comma 3. Per i
marchi più antichi e rinomati e per nuove denominazioni di origine, il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste può, con proprio decreto,
concedere una deroga sulla minimizzazione dei caratteri per una massimo di
10 anni.
5. Il riconoscimento di una denominazione di origine esclude la
possibilità di impiegare la denominazione stessa come indicazione
geografica tipica. .
6. L'uso, effettuato con qualunque modalità, su etichette, recipienti,
imballaggi, listini, documenti di vendita, di una indicazione di vitigno o
geografica per i vini DOCG, DOC e I GT costituisce dichiarazione di
conformità del vino alla indicazione e denominazione usata.
7. Non sono considerati denominazioni di origine o indicazioni geografiche
tipiche, ai soli fini dell'etichettatura, i nomi di persone, i nomi comuni
ed i nomi esclusivamente catastali o toponomastici, qualora non
contraddistinguano tradizionalmente i vini di una specifica zona di
produzione, non siano espressamente riservati ad un .,vino DOCG, DOC o IGT
e, comunque, non siano tali da ingenerare, nei consumatori, confusione
nella individuazione dei prodotti.
8. I nomi di aziende viticole, singole o associate, coincidenti con il
nome della rispettiva località, anche solo catastale, sono riconosciuti
come indicazioni geografiche non tipiche ai sensi dell'articolo 4,
paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2392/89 del Consiglio del 24 luglio
1989, ai soli fini della facoltà di utilizzare le menzioni previste
dall'articolo 2, paragrafo 3, lettere e), d), f) ed h), primo e terzo
alinea, del citato regolamento CEE n. 2392/89. E comunque escluso, per
queste indicazioni geografiche, l'impiego in etichetta dei nomi di
vitigni.
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Art. 25
Vini frizzanti
1. I vini frizzanti gassificati diversi dai VQPRD definiti al punto 18
dell'allegato I del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo
1987, non possono utilizzare nella loro designazione e presentazione nomi
geografici o nomi di vitigni.
2. I vini frizzanti possono utilizzare nella loro designazione e
presentazione nomi geografici, e nomi di vitigni solo se in abbinamento ad
un nome geografico.
3. I nomi geografici utilizzati possono identificarsi con un nome
geografico attribuito ad un vino IGT o ad un vino DOCG o DOC come unica
tipologia o anche in presenza di altre tipologie nell'ambito della stessa
denominazione.
4. Alle procedure per l'utilizzo o per il riconoscimento dei nomi
geografici e di altre menzioni aggiuntive si applicano le stesse
disposizioni previste per le DOCG, le DOC e le IGT.
5. Per i vini frizzanti che utilizzano un termine geografico la
designazione deve essere completata da una delle menzioni: «IGT»,
«DOC», «DOCG» conformemente alla categoria di appartenenza e secondo
le norme previste dalla presente legge in materia di presentazione e di
designazione di tali vini.
Art. 26
Vini liquorosi
1. Per la designazione e la presentazione dei vini liquorosi diversi dai
VQPRD possono essere utilizzati gli stessi nomi geografici autorizzati per
i vini IGT o già riconosciuti DOCG o DOC qualora le suddette tipologie
siano tradizionali ed espressamente previste e regolamentare nell'ambito
delle rispettive denominazioni.
2. È altresì consentito regolamentare o riconoscere autonomamente le
suddette tipologie come vini IGT o vini DOCG o DOC.
3. Fatte salve le eccezioni previste dalla normativa della CEE è in ogni
caso obbligatorio, in sede di designazione, specificare espressamente
l'indicazione merceologica dei rispettivi prodotti.
OMISSIS
LEGGE 16 giugno 1998, n. 193.
Modifica all'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e'
sostituito dal seguente:
" 5. E' consentito successivamente per i mosti e per i vini ottenuti
il passaggio sia dal livello di classificazione piu' elevato a quelli
inferiori (da DOCG a DOC a IGT), sia da DOCG ad altra DOCG,
sia da DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra, purche' le denominazioni
di origine e le indicazioni geografiche si trovino nella medesima area
viticola e il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione
prescelta e quest'ultima sia territorialmente piu' estesa rispetto a
quella di provenienza. La riclassificazione puo' essere effettuata a cura
del detentore, nel rispetto della regolamentazione dell'Unione europea, e
deve, per ciascuna partita, essere comunicata all'ufficio dell'Ispettorato
repressione frodi competente per territorio e alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente prima della relativa
annotazione obbligatoria nei registri". La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 giugno 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Flick
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